Art. 10.

      1. È prevista, nelle situazioni ed alle condizioni individuate dal capo del Dipartimento e dal consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro degli affari esteri, l'istituzione della posizione di addetto culturale

 

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onorario presso ambasciate e consolati generali in cui non sia possibile operare attraverso le modalità indicate dall'articolo 9.
      2. L'addetto di cui al comma 1 è scelto fra gli esperti locali di cultura e lingua italiane di riconosciuto valore e di provata reputazione nelle istituzioni culturali del luogo. Egli può essere cittadino italiano o cittadino del Paese ospite; svolge una funzione consultiva, indicando gli interventi e le iniziative culturali e linguistiche da effettuare nell'area, e realizzandoli di volta in volta dopo specifica indicazione del capo della delegazione diplomatica italiana all'estero, sentito il Dipartimento, senza oneri o competenze economiche.